Il Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, con i decreti n. 2304 e 2305, in data odierna (30 giugno), ha fissato con urgenza al 15 giugno la trattazione collegiale delle sospensive sulle due sentenze del Tar del Lazio che hanno annullato la nomina dei direttori dei musei.
Nel frattempo è stata lasciata inalterata la situazione creatasi a seguito delle sentenze in modo da evitare “un incongruo alternarsi degli organi titolari di funzioni pubbliche”.
In particolare, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), il Presidente ha pronunciato il decreto n. 2304 "Sull’atto d’appello proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, contro la signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, nei confronti di signori Peter Assmann e Martina Bagnoli, per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio".
Il Presidente "Visti l’atto d’appello, con cui il Mibact ha chiesto che, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado sia respinto; la sentenza appellata, con cui il TAR per il Lazio ha accolto le censure formulate col ricorso di primo grado ed ha annullato gli atti impugnati; la domanda con cui il Ministero appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della esecutività della sentenza impugnata (con la conseguente reviviscenza degli atti impugnati in primo grado) e vista altresì l’istanza con cui il medesimo Ministero ha chiesto che, in attesa della camera di consiglio da fissare per l’esame della domanda cautelare, sia emesso un decreto monocratico, che anticipi provvisoriamente le statuizioni da rendere con l’ordinanza collegiale", ha "Rilevato che l’atto d’appello contiene quattro motivi di impugnazione, proposti contro la sentenza del TAR dal ministero.
Questi i motivi di impugnazione proposti dal Mibact: innanzitutto, "Della controversia si dovrebbe occupare il giudice civile; in secondo luogo, il TAR avrebbe dovuto respingere gli ultimi due motivi del ricorso di primo grado, con cui è stata prospettata la presenza di alcuni vizi del procedimento; il TAR avrebbe, inoltre, errato nel ritenere illegittimo lo svolgimento della prova «tramite skipe» di alcuni partecipanti alla selezione, sia perché non sarebbe stata formulata una formale censura col ricorso di primo grado, sia perché di per sé non si sarebbe verificata in concreto alcuna lesione al principio della trasparenza degli atti del procedimento; il TAR, infine, avrebbe dovuto respingere le censure di violazione dell’art. 38 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 165 del 2001 – o in subordine avrebbe dovuto sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia della Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea – poiché rileverebbero, nella specifica fattispecie in esame, i principi ed i criteri affermati dalla medesima Corte di Giustizia con la sentenza 10 settembre 2014, in C-270/13".
Così, il Presidente, per la particolare urgenza delle questioni sollevate dal Ministero appellante, ha verificato che, per l’esame della domanda cautelare in sede collegiale (dunque con riduzione del termine ordinario di trattazione della domanda cautelare nella sede collegiale), può essere fissata la prossima camera di consiglio del 15 giugno 2017".
Poi la decisione più importante: "Considerato che, con riferimento al periodo che intercorre tra la data odierna e il giorno 15 giugno 2017, in questa sede non emergono elementi tali che inducano ad accogliere l’istanza del Ministero appellante, sia perché non risulta opportuna la modifica della situazione attuale (il che condurrebbe ad un incongruo alternarsi degli organi titolari di funzioni pubbliche), sia perché le delicate questioni oggetto del giudizio – approfondite con la sentenza impugnata e con l’atto d’appello – esigono il dovuto esame nell’ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio, P.Q.M., respinge l’istanza del Ministero appellante, volta all’emanazione di una favorevole misura cautelare monocratica".
Inoltre, il Il Presidente ha pronunciato il decreto n. 2305 "sull’atto di appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, contro Il signor Francesco Sirano, nei confronti di signori Paolo Giulierini, Carmelo Malacrino, Eva Degli Innocenti e Gabriel Zuchtriegel, non costituitisi nel corso del secondo grado del giudizio, per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio".
Anche in questo caso l’atto d’appello contiene quattro motivi di impugnazione, proposti contro la sentenza del TAR, con i quali, rispettivamente, il Ministero appellante ha dedotto che: "della controversia si dovrebbe occupare il giudice civile; che il TAR avrebbe errato nel ritenere illegittimo lo svolgimento della prova «tramite skipe» di alcuni partecipanti alla selezione, sia perché non sarebbe stata formulata una formale censura col ricorso di primo grado, sia perché di per sé non si sarebbe verificata in concreto alcuna lesione al principio della trasparenza degli atti del procedimento; che il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibili (per tardività) i motivi aggiunti e – nel disporre l’annullamento degli atti della selezione relativa al Parco archeologico di Paestum – sarebbe incorso comunque in una contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza; che il TAR avrebbe dovuto respingere, perché sarebbero infondati, i motivi aggiunti, con cui è stata prospettata la presenza di alcuni vizi del procedimento".
E, anche in questo caso, il Presidente, "Considerato che, per la particolare urgenza delle questioni sollevate dal Ministero appellante, può essere fissata la prossima camera di consiglio del 15 giugno 2017, per l’esame della sua domanda cautelare in sede collegiale (dunque con riduzione del termine ordinario di trattazione della domanda cautelare nella sede collegiale)" e che "con riferimento al periodo che intercorre tra la data odierna e il giorno 15 giugno 2017, in questa sede non emergono elementi tali che inducano ad accogliere l’istanza del Ministero appellante, sia perché non risulta opportuna la modifica della situazione attuale (il che condurrebbe ad un incongruo alternarsi degli organi titolari di funzioni pubbliche), sia perché le delicate questioni oggetto del giudizio – approfondite con la sentenza impugnata e con l’atto d’appello – esigono il dovuto esame nell’ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio", P.Q.M. , "Respinge l’istanza del Ministero appellante, volta all’emanazione di una favorevole misura cautelare monocratica.
